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Viene spesso discusso il finanziamento dei partiti, non viene mai discusso l’impiego delle risorse, che provoca le disfunzioni illustrate nel ricorso all’autorità giudiziaria garante del corretto impiego di tali risorse. Qui di seguito nell’ordine: 1) l’istanza al P.M. del Nuovo M.i.l.l.e. del 10 dicembre 2010; 2) il provvedimento del P.M. del 30 aprile 2011; 3) il successivo commento del M.i.l.l.e.
ISTANZA DEL M.I.L.L.E. AL P.M.
Ufficio del Pubblico MinisteroTribunale Civile di Roma
Istanza di nomina di curatore speciale
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e segg. c.p.c. e 78 e segg. c.p.c.
Il Nuovo M.i.l.l.e. – Movimento per l’Italia Libera nella Libera Europa (C.F: 97309480586), associazione di cittadini di cultura democratica e liberale avente la finalità statutaria di “contribuire alla tutela dei diritti civili e politici dei cittadini italiani ed europei e al processo attuativo ed evolutivo della democrazia liberale in Italia e nell’Unione Europea” mediante attività di studio e di analisi che si esprime nel dibattito e nella critica politica propositiva consentita, tra l’altro, dal principio costituzionale di sussidiarietà, rappresentato dal Segretario Generale Avv. Ugo Scuro (C.F. SCRGUO46E20H501B) con Studio in Roma, via Sardegna 40 (indirizzo e-mail: uscuro@tin.it), ravvisata la sussistenza del pubblico interesse nel concorso dei cittadini alla determinazione, con metodo democratico, della politica nazionale e nella concretezza delle opportunità riservate dall’ordinamento costituzionale all’attività associativa dei partiti,
CHIEDE
che l’Ufficio del Pubblico Ministero, nell’esercizio dei poteri riconosciuti dalla legge, promuova idonea azione civile, a tutela di tale diritto costituzionale dei cittadini, nei confronti della dirigenza dei partiti che interdice il concreto svolgimento dell’attività dei cittadini impegnati in politica e, nel frattempo, per consentire l’efficace ed effettiva tutela dell’azione, nomini il curatore speciale delle risorse economiche pubbliche e private, costituite in patrimonio mobiliare ed immobiliare, comunque devolute in favore dei partiti per il perseguimento delle attività statutarie, e, all’uopo,
ESPONE
vari profili della subiecta materia di interesse dell’Ufficio, specificamente in ordine al ruolo dei partiti, alla provenienza e alla rilevanza delle risorse, alla pertinenza giuridico-costituzionale della presente istanza, premessa la propria fondata, costitutiva, legittimazione ad agire, a tutela dei diritti rappresentati, nella controversa materia in questione.
- Ruolo dei partiti nell’ordinamento costituzionale e nella prassi civile.
Il partito è associazione non riconosciuta di diritto privato, essendo stata esclusa dall’assemblea costituente la previsione della regolamentazione giuridica dei partiti, che, pure, a giudizio di Mortati, sarebbe stata consona con lo spirito della Costituzione.
La collocazione dell’art. 49 nella parte prima (diritti e doveri dei cittadini), piuttosto che nella parte ordinamentale dello Stato, esclude espressamente il rilievo istituzionale dei partiti e segna modalità di partecipazione non esclusive dei cittadini al dibattito politico e al concorso elettorale.
La previsione che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti” non comporta, infatti, la necessità che i cittadini debbano associarsi nei partiti per partecipare al dibattito politico e al concorso elettorale, costituendo diversamente tale “necessità” un vincolo illegittimo, illiberale ed antidemocratico.
Prassi civile e costituzione materiale hanno tuttavia generato il mostro giuridico, incongruo con i principi della Costituzione in tema di concorso dei cittadini all’attività politica, della partitocrazia.
Al di fuori dei partiti il concorso dei cittadini, di fatto, non è stato, né è, consentito. I partiti si arrogano il potere esclusivo di esprimere la dirigenza della politica e, tramite l’occupazione delle cariche elettive, delle funzioni istituzionali e dei ruoli esecutivi ed amministrativi, interdicendo comunque il circuito virtuoso della partecipazione dei cittadini e del dibattito critico e propositivo.
La dirigenza ha costituito una personale “posizione di potenza all’interno di un gruppo sociale” (Max Weber), ritardando o impedendo il rinnovamento della politica e delle cariche istituzionali a discapito della regola di alternanza democratica di persone e visioni politiche.
I cittadini sono stati sostanzialmente privati del diritto di accesso alla politica e del concorso alla determinazione delle scelte di pubblico interesse, disaffezionandosi alla politica con grave nocumento del lievito liberale e democratico della società italiana.
Le risorse economiche pubbliche e private devolute ai partiti, ma, di fatto, alla dirigenza che si arroga personalmente la potestà esclusiva delle scelte, ad effetto interno ed esterno all’organizzazione da essa dominata, hanno provocato gran parte dei fenomeni di degenerazione della politica, uno dei quali, il clientelismo, costituendo il momento di contiguità della politica con la società civile, è destinato, per sua natura, a perpetuare il sistema perverso e illiberale della partitocrazia.
Ogni tentativo di emendamento della previsione costituzionale dell’art. 49, al fine di “… disciplinare il finanziamento dei partiti con riguardo alle loro organizzazioni centrali e periferiche, prevedendo le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento, garantendo la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, la tutela delle minoranze …” (proposta della commissione bicamerale per le riforme costituzionali del 1983 a presidenza liberale), è fallito.
I cittadini ravvisano nella esigenza di interruzione del circuito perverso della partitocrazia, che controlla le risorse economiche della politica, la premessa per la riconciliazione della società civile con la politica e per il ristabilimento delle regole di accesso e di alternanza liberale e democratica.
- Provenienza e rilevanza delle risorse economiche pubbliche e private devolute ai partiti.
Il finanziamento dell’attività politica non è limitato ai partiti, dovendosi ritenere attratto al gettito in questione anche il finanziamento dell’attività politica privata deliberata in sede istituzionale, e, tuttavia, si ascrive soprattutto alle tre componenti delle erogazioni pubbliche attribuite in forma di rimborsi elettorali, delle devoluzioni di sostenitori privati, dell’autofinanziamento in forma di quote o di contributi straordinari.
Il gettito dei rimborsi elettorali è noto o può essere conosciuto; il gettito delle devoluzioni private è ignoto, così come il gettito dell’autofinanziamento.
La questione delle devoluzioni private si è proposta drammaticamente all’attenzione pubblica in occasione della recente, ben nota vicenda del bene immobile, devoluto mortis causa al partito già denominato Alleanza Nazionale, che ha costituito oggetto di improvvido, quanto molto discusso, atto dispositivo da parte della dirigenza pro tempore dotata dei poteri conferenti.
Gli esiti giudiziari della vicenda ancora non sembrano definiti, tuttavia, per quanto si è appreso dalla stampa, l’Autorità Giudiziaria competente ha divisato che la connotazione tipica del soggetto proprietario (associazione non riconosciuta), la proprietà esclusiva, incontroversa, del bene in questione e la soggezione della gestione ordinaria e straordinaria di tale bene alla potestà della dirigenza non consentissero ipotesi di commissione di illeciti a carico del partito.
Quanto si intende discutere nella presente istanza al fine proposto, prendendo spunto anche dalla occasione del controverso atto dispositivo, avendo riguardo al contesto della politica testé illustrato, non è se la fattispecie presenti profili di illecito, ma se il riconoscimento soggettivo del partito quale associazione non riconosciuta, disciplinata, in quanto tale, dal diritto privato, escluda la soggezione del patrimonio dei partiti, assegnato per sua natura al perseguimento di finalità ideali interpretate dalla dirigenza pro tempore nella concretezza dell’azione politica, al vincolo di destinazione prestabilito in sede di devoluzione delle risorse.
L’esigenza della certezza del diritto in parte qua è richiesta sia dal rispetto delle previsioni costituzionali in materia di partecipazione dei cittadini, che dalle attività di disposizione dei patrimoni in questione in favore di fondazioni tendenti a “privatizzare” tali risorse, diversamente destinate a soddisfare le attese e le istanze ideali dei cittadini impegnati in politica nell’area di riferimento, a beneficio esclusivo della dirigenza pro tempore.
La disciplina delle associazioni non riconosciute conforta la previsione del vincolo di destinazione e quindi l’illegittimità della concentrazione di risorse nelle fondazioni, così come delle disposizioni incongrue con l’esigenza di concretizzazione dell’azione politica in conformità alle finalità ideali.
- Pertinenza giuridico-costituzionale della presente istanza.
Costituzione ed attività delle associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli accordi degli associati in conformità alle previsioni delle rilevanti disposizioni del codice civile, salvo che per la devoluzione del patrimonio associativo, riservata all’autorità governativa “qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi” (art. 42 c.c.).
Le previsioni specifiche segnano potestà e limiti dell’autonomia contrattuale degli associati e l’indisponibilità del patrimonio associativo a fini non previsti e non consentiti dall’oggetto sociale.
Il tipo associativo in esame, considerata l’attività caratteristica a rilevanza esterna e ad effetto pubblico (analoga all’attività associativa privata di interesse pubblico, quale è ritenuto da molti anni l’impegno divulgativo e propositivo di Italia Nostra, destinataria di contributi pubblici funzionali al perseguimento della vocazione di interesse pubblico), non esaurisce lo scopo nell’ambito delle personali esigenze degli associati, come avviene, ad esempio, in un club, associazione non riconosciuta a rilevanza interna, ma comporta, per obbligo statutario, la progettazione dell’impegno associativo in relazione agli eventi esterni.
L’afflato ideale e l’orientamento strategico connettono gli eventi, costituendo il vincolo dell’autonomia contrattuale e della disponibilità patrimoniale.
Il patrimonio appartiene agli associati presenti e futuri in funzione del perseguimento delle finalità previste e condivise, dovendo essere devoluto, in difetto di attuazione, dall’autorità governativa alle associazioni che perseguono le finalità per le quali esso è stato originariamente conferito.
Le finalità dell’impegno politico associativo costituiscono pertanto la cifra della disponibilità patrimoniale, viziando qualsivoglia diversa destinazione di spesa.
Costituisce corollario di tale precetto costitutivo che il patrimonio possa essere impegnato soltanto in iniziative coerenti con le finalità ideali, volute e concordate tra gli associati sia pure a maggioranza o per delega conferita ai dirigenti, che i dirigenti non possano assumere o privilegiare iniziative incongrue con tali finalità e che la proprietà dei beni conferiti non possa essere retrocessa, né, tanto meno, che possa costituire, per avventura, oggetto di pretesa personale.
I rilievi non sono casuali né peregrini, essendo noto che il simbolo della Democrazia Cristiana D.C., eventualmente suscettibile di assegnazione da parte dell’autorità governativa all’esito dello scioglimento del partito, abbia costituito oggetto di pretesa personale di un esponente del partito e che il simbolo del Popolo della Libertà P.D.L. possa essere conteso, a causa della secessione degli esponenti di Futuro e Libertà, tra le persone dei fondatori del partito, come se non appartenesse ormai al partito e, quindi, a tutti gli associati che condividono le finalità ideali concretizzate nell’attività politica.
Ed è altrettanto noto che la dirigenza dei partiti distrae periodicamente, sulla base di scelte personali, non statutarie e incongrue con le finalità fondative, consistenti risorse in favore di giornali dalla dirigenza medesima ritenuti di riferimento, peraltro di proprietà altrui, poco diffusi e quindi poco apprezzati dagli associati, che mediante il disinteresse all’acquisto manifestano quanto meno l’indifferenza alla pubblicazione e alla divulgazione e quindi alla sovvenzione.
È, infine, notizia di stampa che il patrimonio di Alleanza Nazionale sia stato affidato ad una associazione estranea al partito nel momento della costituzione del Popolo della Libertà e che, in seguito, la dirigenza dissenziente dalle ragioni del distacco del Presidente Fini e dei parlamentari che lo hanno seguito lasciando il Popolo della Libertà ne abbia contestato le scelte patrimoniali, non meno che quelle politiche.
Le circostanze dedotte, l’incongruenza delle scelte di gestione del patrimonio con le finalità previste, aventi valenza costituzionale per la funzione partecipativa riconosciuta dalla Costituzione, la sostanziale inutilità del controllo parlamentare propedeutico al riconoscimento dei rimborsi elettorali, il periculum in mora intrinseco alle disposizioni distrattive descritte, richiedono la tutela cautelare del curatore speciale richiesto mediante la proposizione della presente istanza.
- Libertà di stampa e legittimazione del Nuovo M.i.l.l.e.
Il circuito di potere della partitocrazia è alimentato dalla stampa e dalla televisione che trascurano l’ascolto della società civile per dedicare attenzione esclusiva alla politique politicienne, essendone peraltro pienamente consapevoli.
Paolo Mieli, assumendo la carica di direttore del Corriere della Sera, dedicò alla “Libertà di Stampa” il fondo del 24 dicembre 2004, sottotitolo “Il potere di criticare i poteri”, e scrisse tra l’altro: “… la libertà di stampa costituisce l’elemento fondante di una società democratica dal momento che in essa si realizzano due condizioni cruciali per la sua vitalità, da un lato un pubblico informato dei fatti, dall’altro una discussione collettiva sul significato di tali fatti … se la stampa è compiacente finisce per non contare più nulla…in una democrazia la verità non è in linea di principio monopolio di alcuno, proprio per questo è necessario che la stampa abbia una costante disponibilità ad ascoltare ogni voce … e chiamare i responsabili (della politica) davanti al tribunale dell’opinione pubblica … questo chiedono i tempi che il paese sta vivendo”.
Non risulta che Il Corriere della Sera abbia mai criticato “i poteri”, quanto piuttosto “il potere” ritenuto contrario ai poteri rappresentati, con ciò venendo meno alla missione del dibattito (aperto al pubblico) e della critica propositiva, necessaria per l’evoluzione democratica e liberale della società nazionale.
Altrettanto si può ritenere dei giornali più diffusi, che il sostegno di “tesi” politiche o prepolitiche e, più ancora, di “leader” costituisca in effetti l’errata interpretazione della missione divulgativa affidata alla stampa dai principi di libertà sanciti dalla Costituzione italiana.
I cittadini non hanno voce perché le risorse destinate di diritto o di fatto all’attività politica sono retaggio esclusivo di dirigenti della politica, spesso collusi tra loro nell’intento di interdire l’accesso ai cittadini migliori.
Il sistema della cooptazione e delle clientele occupa l’universo mondo della politica e la stampa, per sostenere l’uno o l’altro potere, non ne denuncia le caratteristiche e le modalità operative ed ignora le istanze dei cittadini.
Il Nuovo M.i.l.l.e. rappresenta l’istanza costitutiva della società democratica e liberale: la libertà di accesso alla partecipazione, e richiede che le risorse destinate alla politica non vengano distratte dalle finalità ideali condivise tra gli associati dei partiti in base alle scelte personalistiche della dirigenza.
L’iniziativa giudiziaria sollecitata dal Nuovo M.i.l.l.e. costituisce, in effetti, potestà dell’ufficio, ma il rilievo sociale e politico della presente istanza corrobora l’impegno giudiziario e le finalità della cautela richiesta, nell’attesa che vengano svolte, con previsione di effettività ed efficacia, le azioni di rivendicazione dei patrimoni di partito distratti dagli scopi istitutivi.
Roma, 10 dicembre 2010
Avv. Ugo Scuro
IL PROVVEDIMENTO DEL P.M.
IL COMMENTO DEL NUOVO M.I.L.L.E.
Il P.M. Ufficio Affari Civili scioglie la riserva sull’istanza del Nuovo M.i.l.l.e., riconosce la valenza politica della materia trattata, ravvisa la pertinenza della disciplina evocata nell’istanza, ma non concorda sulla qualificazione della fattispecie proposta, ritenendo che i partiti della cosiddetta prima repubblica (e quindi, in particolare, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano e successive evoluzioni, i più patrimonializzati) non siano rimasti acefali nel momento della crisi e che, conseguentemente, il considerevole patrimonio di rispettiva proprietà non richieda la tutela dell’autorità giudiziaria nell’attesa dell’assegnazione ad associazioni con analoghe finalità ideali da parte dell’autorità governativa competente. Il Nuovo M.i.l.l.e. sostiene, viceversa, che quei partiti siano cessati del tutto (la scomparsa dalla scena politica è fattispecie molto più pronunciata della “mancanza di rappresentanza” ravvisata dal P.M.) e che l’intervento cautelativo previsto dalla legge sia richiesto a maggior ragione nell’attesa che intervenga, con facoltà dapprima conservative, quindi dispositive, l’autorità governativa ai sensi dell’articolo 42 del codice civile, per “stabilire la devoluzione dei beni”. Tanto più che il Giornale del 5 maggio 2011 pubblica la notizia sconcertante della causa promossa da un gruppo di primarie banche nei confronti dell’ex partito dei Ds per l’esazione di un ingente credito, in parte affluito alle casse dell’Unità, con cui la presidenza del consiglio sarebbe obbligata solidale in forza della legge sui contributi pubblici all’editoria. La materia quindi è più calda che mai, non costituisce esclusiva del potere economico e politico, aduso a dispensare spensieratamente il patrimonio pubblico sotto varie forme, e richiede il controllo liberale e democratico dei cittadini. Il Nuovo M.i.l.l.e., impegnato a tutelare i principi del liberalismo e i diritti dei cittadini, insiste nella piena fondatezza delle ragioni esposte, valuta l’intervento attivo nelle questioni controverse e invita la presidenza del consiglio a resistere alle pretese delle banche che hanno motivo di escutere i beni del partito piuttosto che i beni dello stato.

